Art. 18.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera di funzionario di pubblica sicurezza, il consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è integrato dai questori titolari pro tempore di tre uffici territoriali, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei citati ambiti territoriali, delle questure, i cui titolari assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione.